Statuti

 
 

Articolo 1: Nome e sede

1.1.      Sotto il nome Fondazione Elisa è costituita una fondazione conformemente agli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero.
1.2.      Essa è sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti.
1.3.      La Fondazione ha sede a Locarno.

Articolo 2: Scopo

2.1.   La Fondazione si propone di venire in aiuto a bambini e ragazzi affetti da malattie gravi acute o croniche di qualsiasi tipo, sia fisiche sia psichiche, da disabilità congenita o acquisita e / o con gravi disagi psico-sociali e alle loro famiglie se in precarie condizioni economiche.

2.2.   La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera senza scopo di lucro.

Articolo 3: Patrimonio

3.1.   Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta a CHF 20'000.-.

3.2.   Esso potrà in seguito essere incrementato da contributi di persone fisiche e giuridiche, da prestazioni in natura, dai beni acquistati dalla Fondazione nell’ambito del proprio scopo e dal reddito del patrimonio.

3.3.   Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione può far capo al reddito del patrimonio o al patrimonio stesso.

Articolo 4: Organizzazione

4.1.   Gli organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Fondazione,

  • l’Ufficio di revisione.

4.2.   La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Consiglio di Fondazione.

4.3.   La Fondazione risponde delle sue obbligazioni verso terzi soltanto con il proprio patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

Articolo 5: Consiglio di Fondazione

5.1.   Il Consiglio di Fondazione è l’organo amministrativo della Fondazione ed è composto da un minimo di 3 membri.

5.2.   I membri sono designati la prima volta dai fondatori, in seguito per cooptazione.

5.3.   I membri del Consiglio di Fondazione sono nominati per un periodo di un anno e sono sempre rieleggibili.

5.4.   Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé, in particolare nominando al suo interno un Presidente.

5.5.   Gli emolumenti dei membri del Consiglio di Fondazione non devono superare le spese vive.

Articolo 6: Competenze del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione:

  • prende tutte le decisioni necessarie per l’attuazione dello scopo della Fondazione,

  • amministra il patrimonio della Fondazione,

  • designa l’Ufficio di Revisione,

  • incarica il personale necessario,

  • prepara e pianifica l’attività della Fondazione,

  • decide sulla stipulazione di contratti e rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi,

  • approva il programma di lavoro, il preventivo e il rendiconto annuale,

  • allestisce il rapporto di attività ed esercizio,

  • può emanare un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e l’attività della Fondazione,

  • adempie a tutti i compiti che non siano conferiti ad altro organo.

Articolo 7: Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere

7.1.   Il Consiglio di Fondazione è convocato dal presidente con un preavviso di 10 giorni, previa indicazione dell’ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, ma almeno una volta all’anno, oppure quando la maggioranza dei membri ne faccia richiesta scritta al presidente.

7.2.   Il Consiglio di Fondazione può deliberare se interviene alla seduta la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità è decisivo il voto del presidente.

7.3.   Le decisioni del Consiglio di Fondazione possono venir prese per via circolare, anche elettronica, a condizione che nessun membro richieda la presenza. Tali decisioni devono essere approvate dalla maggioranza dei membri. 

Articolo 8: Contabilità

8.1.   L’esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

8.2.   Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.

8.3.   Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio la Fondazione inoltra all’Autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell’Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione dello stesso nonché l’eventuale elenco dei titoli.

Articolo 9: Ufficio di revisione

9.1.   Il Consiglio di Fondazione designa per la durata di un anno l’Ufficio di revisione abilitato a fornire il servizio di revisione. L’Ufficio di revisione può venire riconfermato alla scadenza del mandato.

9.2.   L’Ufficio di revisione presenta al Consiglio di Fondazione il suo rapporto scritto annuale destinato all’Autorità di vigilanza sui conti e sul bilancio dell’ultimo esercizio.

Articolo 10: Modifica dello statuto della Fondazione

Il Consiglio di Fondazione può, previa decisione unanime, inoltrare all’Autorità di vigilanza competente la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione ai sensi degli artt. 85, 86 e 86b del Codice civile svizzero.

Articolo 11: Scioglimento della Fondazione

11.1. Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art 88 del Codice civile svizzero) ed esclusivamente con il consenso dell’Autorità di vigilanza.

11.2. In caso di scioglimento il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell’esenzione fiscale che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali non è contemplata.

Articolo 12: Registro di commercio

La Fondazione è iscritta nel Registro di commercio del Canton Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente.

I presenti statuti sono stati adottati all’unanimità in data 28.05.2021 dal Consiglio di Fondazione e sostituiscono gli statuti della Fondazione datati 9 luglio 1998.